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Art. 1
- Per contribuire a migliorare le conoscenze sui contesti internazionali di natura politica, sociale e culturale, con particolare riferimento all’Europa, avendo ben presenti i bisogni dei cittadini ed i problemi del territorio, collocati nel contesto di un’azione di sensibilizzazione e di impegno comune per costruire un’Europa federata che valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di libertà ed autonomia, è costituita in Faenza, l’ASSOCIAZIONE per i GEMELLAGGI, con atto costitutivo del 14 settembre 1999, Registrato presso l’Ufficio del Registro di Faenza, l’8 Novembre 1999 al n.3606 Serie 3; promotrice delle iniziative di gemellaggio e di scambio tra i cittadini che valorizzino anche il ruolo delle famiglie tramite l’ospitalità ai cittadini dei Comuni partner. .
Art. 2
- L’Associazione ha la sede legale e amministrativa in Faenza, via Laderchi 3, non ha fini di lucro e gli eventuali avanzi di gestione debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 3.
Art. 3
- Nel rispetto del Documento di indirizzi approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3747/248 del 17/6/99, allegato all’Atto Costitutivo, le finalità perseguite dall’Associazione sono:
a) contribuire a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra il popolo italiano e i popoli destinatari dei gemellaggi, nella comune convinzione che il gemellaggio delle città è la speranza dei cittadini di porre fine, a livello comunale, alla scissione fra i popoli europei;
b) migliorare le conoscenze sui contesti politici, sociali e culturali internazionali ed europei e nella prospettiva di promuovere scambi d’ordine culturale, turistico, sportivo, sociale ed economico, nell’interesse delle popolazioni interessate;
c) creare autentici legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi, sviluppando lo scambio tra i cittadini, a partire da temi di interesse comuni, al fine di rafforzare sempre più la comprensione, il reciproco rispetto e l’amicizia fra gli abitanti di Faenza e quelli delle città gemellate, aprendo così la via all’intesa completa fra i popoli di tutte le nazioni;
d) promuovere progetti che diano slancio e valorizzino l’idea del gemellaggio e favoriscano l’ulteriore sviluppo del movimento dei gemellaggi;
e) promuovere la creatività nella definizione di iniziative innovatrici, sviluppando manifestazioni a tema relative ad iniziative di gemellaggio su scala regionale, a concorsi su temi inerenti ai gemellaggi, attività di gemellaggio di vasta portata relative a campagne o avvenimenti europei.
Art. 4
- Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
Art. 5
- Per il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il
funzionamento, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- le somme conferite a titolo di liberalità dai soci;
- le somme conferite a titolo di oblazione, anche una tantum,
dalle persone fisiche e/o giuridiche aderenti;
- dal contributo del Comune di Faenza, appositamente iscritto
nelle poste del bilancio annuale.
- elargizioni o contributi che perverranno all’Associazione
a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici e privati;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non
sono rivalutabili.
Il Consiglio provvederà al migliore utilizzo dei mezzi
economici che perverranno all’Associazione.
Art. 6
- L’Associazione non ha fini di lucro, quindi sono escluse distribuzioni di utili, proventi o di avanzi di gestione fra gli associati in alcun modo, indiretto e differito.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui all’articolo precedente, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
Art. 7
- L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio
e termine rispettivamente
il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio
il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei
soci.
Art. 8
- Possono far parte dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici o privati, istituzioni scolastiche, associazioni, società sportive, imprese che, per la loro sensibilità alle motivazioni ed agli scopi statutari, si impegnano a sostenere l’attività dell’Associazione.
Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli Organi dell’Associazione, si impegnano a dare la loro collaborazione all’Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Le persone giuridiche, gli Enti pubblici o privati, le istituzioni scolastiche, le associazioni le società sportive o le imprese, che aderiscono all’Associazione, esprimeranno la propria rappresentanza nominando un delegato.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
.
Art. 9
- I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività
promosse dall’Associazione, a partecipare all’Assemblea
con diritto di voto,
ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo
comune
né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art.10
-Sulle domande di adesione si pronuncia il Consiglio dell’Associazione eletto dall’Assemblea, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
I Soci sono tenuti a versare all’Associazione, al momento in cui entrano a farne parte, una quota di adesione, il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.
La qualità di Socio si perde per inadempienza agli obblighi di cui all’art.8, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio; contro tale deliberazione è ammesso ricorso all’Assemblea nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.
Il recesso del Socio può avvenire, in ogni tempo, purché a mezzo comunicazione scritta.
Art.11
- Gli Organi dell’Associazione sono:
a)
l’Assemblea;
b) il Consiglio;
Art.12
- Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito;
ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle
spese sostenute.
Art.13
- L’Assemblea è composta da tutti i soci e può
essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone
di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea
da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può
ricevere più di due deleghe.
Art.14
- L’Assemblea Generale ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione due volte all’anno: entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 ottobre per la predisposizione del programma di attività per l’anno seguente; mediante avviso scritto, con l'O.d.G., inviato a ciascun Socio almeno 20 giorni prima dell’assemblea.
L’Assemblea Generale è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza del Consiglio lo ritengano opportuno e quando un quarto dei Soci lo richieda.
Art.15
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente
o da altra persona delegata dal Consiglio.
Spetta all’Assemblea:
a) fissare i programmi di attività
dell’Associazione;
b) nominare i membri del Consiglio;
c) approvare il bilancio consuntivo
nonché quello preventivo di ogni esercizio;
d) deliberare l’eventuale
regolamento interno e le sue variazioni;
e) deliberare l’esclusione
dei soci;
f) deliberare su tutti gli altri
oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio.
Art.16
- Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria deliberare su proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria, vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.
La seconda convocazione, deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione; l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.17
- L’Associazione è retta da un Consiglio composto da 5 a 9 membri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio resta in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario e può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Soci che non siano risultati eletti.
Il sindaco può nominare un rappresentante dell’Amministrazione comunale che partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.
Art.18
- Il Consiglio, che si riunisce di norma una volta ogni due
mesi, o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario,
oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri,
provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini
statutari, secondo le direttive indicate dall’Assemblea
generale dell’Associazione.
In particolare al Consiglio spetta:
a) predisporre il bilancio consuntivo
in tempo per l’approvazione all’assemblea,
b) proporre l’attività
e le iniziative dell’Associazione, sottoponendo il programma
annuale all’Assemblea generale dei Soci dell’Associazione
con il relativo bilancio preventivo,
c) di deliberare sugli argomenti
che gli siano sottoposti dal Presidente,
d) fissare le direttive per l’attuazione
dei compiti statutari, stabilendone le modalità e la
responsabilità di esecuzione e controllandone l’esecuzione
stessa ed eventualmente redigendo un Regolamento interno da
sottoporre all’Assemblea,
e) deliberare sull’ammissione
di nuovi componenti dell’Associazione,
Art.19
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data
della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed
orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei
termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze
cui partecipano tutti i membri del Comitato.
Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della
maggioranza dei membri che li compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione
palese.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti
in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal
Presidente e dal Segretario.
Art.20
- Il Consiglio disporrà per la costituzione di
Gruppi di Lavoro che operino per i singoli gemellaggi, già
attivi o da attivarsi.
La composizione di tali Gruppi di Lavoro e la valutazione della
loro attività, tale da giungere fino alla richiesta di
decadenza di un gemellaggio, potrà essere stabilita con
apposito Regolamento interno redatto dal Consiglio ed approvato
dall’Assemblea.
Art.21
- E’ Presidente Onorario dell’Associazione il Sindaco del Comune di Faenza, in carica, o suo delegato, il quale:
- coadiuva alla gestione dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni e sovrintende al rispetto delle norme dettate dal presente Statuto;
- svolge funzioni consultive, affiancando il Presidente in tutte le attività e manifestazioni;
- rappresenta l’Associazione nelle sedi istituzionali;
Art.22
- Il Presidente, nominato dal Consiglio, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; inoltre:
- convoca e presiede il Consiglio proponendo l’ordine del giorno da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale dell’Associazione;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie: Comune di Faenza, A.I.C.C.R.E. - Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa - F.M.C.U. Federazione Mondiale delle Città Unite;
- adotta in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio nella prima seduta o, in assenza, dal membro anziano.
Art.23
- Il Segretario dell’Associazione è incaricato
della direzione delle attività organizzate dall’Associazione
e ne cura l’attuazione secondo le istruzioni del Consiglio.
Avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di
carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli
enti e le organizzazioni che interessano l’attività
dell’Associazione, avrà cura, inoltre, dei verbali
delle riunioni degli Organi.
Art.24
- Il Segretario, nominato dal Consiglio, può essere
scelto anche tra i Soci non eletti in Consiglio, in questo caso
partecipa alle riunioni con voto consultivo.
Dura in carica quanto i Consiglieri e può essere riconfermato.
Art.25
- La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea Generale Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea indicherà la nomina di uno o più liquidatori nel rispetto delle norme del Codice Civile.
Il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto
ad altre associazioni a fini di utilità sociali.
Art.26
- Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto
valgono le disposizioni di legge e di diritto comune.
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